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I.M.U. ANNO 2013


Il così detto Decreto “Salva Italia” ha introdotto in via sperimentale l’IMU (imposta Municipale Propria). Il Comune di Calvatone ha approvato il Regolamento, ha nominato il Funzionario IMU ed ha deliberato le aliquote confermando quelle previste dallo stato. Di seguito si elencano le linee essenziali della nuova imposta allo stato attuale della legislazione.
 
ENTRATA IN VIGORE: a decorrere dal 1° Gennaio 2012 (e fino al 2014).
 
QUALI SOGGETTI INTERESSATI: proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; concessionari di beni immobili; locatari finanziari di beni immobili.
 
QUALI IMMOBILI RIGUARDA: fabbricati, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, aree fabbricabili, terreni agricoli.
 
ALIQUOTE - ANNO 2013 - (approvate con D.C.C. n°21 del 05.07.2013)

Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,40% per:

a) abitazioni principali:
- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente;
- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione del matrimonio;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che
ha acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente,
a condizione che la stessa non risulti locata;
b) pertinenze dell' abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate.

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,76%

a) Terreni agricoli
b) le aree edificabili;

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,96%per tutte le altre categorie di fabbricati e nella fattispecie per:

a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;
b) abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’ A.I.R.E.;
c) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono
al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;
d) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3
laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;
e) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).
 
DETRAZIONE (abitazione principale e pertinenze) EURO 200,00 (rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e rapportata al numero dei proprietari occupanti l’immobile indipendentemente alla percentuale di proprietà). Maggiorata di EURO 50,00 per ogni figlio, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nella stessa famiglia, di età non superiore a 26 anni (fino ad un importo massimo aggiuntivo di 400,00 €. Tale maggiorazione è applicabile per gli anni 2012 e 2013.
 
COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: per abitazione principale si intende l’immobile (iscritto o iscrivibile come unica unità immobiliare) nel quale il possessore ed il relativo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Con Regolamento Comunale è stata equiparata all’abitazione principale l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.
 
BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI: è la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 % e moltiplicata per:
  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
  • 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
  • 60 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
  • 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 
 
AREA EDIFICABILE: la base imponibile è data dal valore venale dell’area in comune commercio al 1° Gennaio dell’anno di imposizione. Con il versamento a saldo si effettuerà il conguaglio tenuto conto delle eventuali modifiche legislative. La Giunta Comunale ha deliberato i valori delle aree edificabili per l’anno 2012 (vedasi allegato).
 
TERRENI AGRICOLI: la base imponibile è data dal reddito dominicale rivalutato del 25 % da moltiplicare per 110 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli iscritti previdenza agricola oppure per 135 negli altri casi.
 
RIDUZIONE: La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n°42;
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. * Il contribuente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n°445 e/o perizia giurata a firma di tecnico abilitato rispetto a quanto previsto dal prossimo comma.
L’inagibilità o inabitabilità di un immobile – ai fini del versamento dell’I.M.U. – consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 05.08.1978 n°457. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  • strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  • strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  • edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino. 
 
ESENZIONI: sono esenti dall’IMU:
  • gli immobili posseduti dallo Stato, dagli Enti Locali (comprese le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane ed i consorzi tra detti enti)nel proprio territorio e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati solo a scopi istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. n°601/1973;
  • i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati degli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense;
  •  i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionale resi esecutivi in Italia;
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge n°984/1977; * i terreni agricoli ricadenti in comuni montani o parzialmente montani;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1 – lett. c), del TUIR destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all’art. 16 – lett a), della Legge n°222/1985. Qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista deve essere fatto riferimento all’art. 91-bis del D.L. n°1/2012;
  • gli immobili posseduti dalle ONLUS (solo per la quota di imposta riservata al Comune). 
 
TERMINI DI VERSAMENTO
 
1^ rata pari al 50% entro il 18/06/2012;
2^ rata a conguaglio con aliquote definitive entro il 17/12/2012
 
In alternativa il contribuente può decidere limitatamente all’importo dovuto per l’abitazione principale e relative pertinenze di effettuare il pagamento il 3 rate: 
 
1^ rata pari al 33,33% entro il 18/06/2012;
2^ rata pari al 33,33% entro il 17/09/2012;
3^ rata a conguaglio con aliquote definitive entro il 17/12/2012
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: solo con modello F24 per gli acconti
 
CODICI DA INSERIRE NEL MODELLO F24
 
CODICE ENTE COMUNE: B439
 
CODICE TRIBUTO:
3912 “IMU abitazione principale e pertinenze – COMUNE”
3913 “IMU fabbricati rurali uso strumentale – COMUNE”
3914 “IMU terreni agricoli – COMUNE”
3915 “IMU terreni agricoli – QUOTA STATO”
3916 “IMU aree edificabili – COMUNE”
3917 “IMU aree edificabili – QUOTA STATO”
3918 “IMU altri fabbricati – COMUNE”
3919 “IMU altri fabbricati – QUOTA STATO”
 
DICHIARAZIONI: con Decreto in data 30/10/2012 del Ministero e delle Finanze è stato approvato il modello di dichiarazione. Tale dichiarazione va presentata al Comune entro il 30/11/2012, per tutti quegli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/2012 (acquisiti, vendite, aree edificabili divenute tali dal 01/01/2012). 
 
DI SEGUITO TROVARE IL LINK DEL GEOPORTALE DELLA PROVINCIA DI CREMONA PER IL CALCOLO ON-LINE DELL’I.M.U. E RELATIVO MODELLO F24 DA COMPILARE: http://geoportale.provincia.cremona.it/drupal/calcolo_imu
 
L’UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CALVATONE SI RENDE DISPONIBILE PER LA VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI (VISURE CATASTALI) E DELLE AREE EDIFICABILI.
 

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