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Matrimonio

Pubblicazione di matrimonio

Cosa fare per la pubblicazione di matrimonio:

Sia il matrimonio civile, sia il matrimonio religioso con effetti civili devono essere preceduti dalla pubblicazione, che consiste nell'affissione in un apposito spazio presso la porta della casa comunale di un avviso recante l'indicazione delle generalità dei nubendi e del luogo in cui essi intendono celebrare il matrimonio. Scopo della pubblicazione è di rendere nota al pubblico l'intenzione di due persone di contrarre matrimonio tra loro e, quindi, di favorire l'accertamento dell'esistenza di eventuali impedimenti, consentendo alle persone legittimate di fare opposizione.
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi ed è fatta nei comuni di residenza di entrambi.
La richiesta deve essere fatta dai nubendi, che devono esibire un documento di identità in corso di validità e presentare, in caso di matrimonio da celebrarsi con rito religioso valido agli effetti civili, la richiesta delle pubblicazioni civili da parte del parroco.
Gli altri documenti necessari sono acquisiti d'ufficio dall'ufficiale dello stato civile. Per i nubendi minori, si deve produrre il decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal tribunale per i minorenni.
I cittadini stranieri devono produrre il nulla osta al matrimonio, di cui al l'art. 116 del codice civile, rilasciato dall'autorità competente del proprio paese.
L'atto di pubblicazione, che è soggetto all'imposta di bollo (euro 10,33), deve rimanere affisso per almeno otto giorni consecutivi. Trascorsi i 3 giorni successivi alla pubblicazione, viene rilasciato il certificato di eseguita pubblicazione e da quel momento può essere celebrato il matrimonio. Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.


Per le pubblicazioni del Matrimonio, occorre (per entrambi gli sposi):

    Autocertificazione di Nascita - clicca qui per il certificato di Nascita on line

    Autocertificazione di Residenza - clicca qui per il certificato di Residenza on line

    Autocertificazione di Cittadinanza - clicca qui per il certificato di Cittadinanza on line
    Richiesta del parroco del Comune (se il matrimonio è religioso);


Matrimonio Civile

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell`ufficiale dello stato civile. ll matrimonio civile deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti al Sindaco o altro ufficiale dello stato civile delegato, il quale alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144, 147 del codice civile; quindi riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. Se al momento del matrimonio gli sposi non dichiarano all'ufficiale dello stato civile di scegliere il regime della separazione dei beni, si instaura automaticamente il regime della comunione. Gli sposi possono comunque in qualsiasi tempo modificare tale regime patrimoniale, rivolgendosi ad un notaio. All'atto della celebrazione del matrimonio, gli sposi possono anche dichiarare di riconoscere eventuali figli naturali nati dalla loro unione. Con il matrimonio dei genitori i figli naturali riconosciuti assumono lo stato di figli legittimi.


Matrimonio religioso con effetti civili

Lo Stato Italiano riconosce effetti civili al matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico e trascritto nei registri dello stato civile, secondo quanto previsto dal Concordato con la Santa Sede e dalle leggi speciali in materia (matrimonio concordatario).
Sono inoltre riconosciuti effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato, purché vengano osservate le formalità preliminari previste dalle leggi speciali in materia legge e che venga effettuata la trascrizione dei relativi atti nei registri di matrimonio.


Il matrimonio concordatario

La celebrazione del matrimonio concordatario deve essere preceduta dalla pubblicazione civile e, quindi, dal rilascio, da parte dell'ufficiale dello stato civile, del certificato attestante l'inesistenza di cause che si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili. Subito dopo la celebrazione, il parroco deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144, 147 del codice civile, riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, e redigere, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale possono essere inserite eventuali dichiarazioni dei coniugi in ordine alla scelta del regime di separazione dei beni e al riconoscimento di eventuali figli naturali nati dalla loro unione. Successivamente uno degli originali dell'atto viene trasmesso all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione nei registri di matrimonio. Dopo la trascrizione dell`atto di matrimonio, l'ufficiale dello stato civile potrà rilasciare i relativi estratti e certificati di stato civile.


Rapporti patrimoniali fra i coniugi

I rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione, sono disciplinati dalle regole della comunione dei beni. I coniugi che intendono scegliere il regime della separazione dei beni devono farne espressa dichiarazione al momento della celebrazione del matrimonio oppure successivamente, mediante atto notarile. In entrambi i casi la scelta del regime della separazione dei beni viene annotata a margine dell'atto di matrimonio e quindi riportata negli estratti dell'atto stesso, che possono essere rilasciati, su richiesta, dall'ufficiale dello stato civile del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio. Pertanto, se dall'estratto non risulta alcuna annotazione, ciò significa che fra i coniugi vige il regime della comunione dei beni. Oltre alla separazione dei beni, il codice civile prevede altre convenzioni matrimoniali alternative alla comunione dei beni, quali la comunione convenzionale e il fondo patrimoniale. Anche queste devono essere stipulate con atto pubblico e vanno annotate a margine dell'atto di matrimonio.

 

Informazioni utili e documenti che servono per:

Passaporto
Carta d'identità
Richiesta di Residenza
Richiesta di Cittadinanza Italiana
Cambio di indirizzo all'interno del comune
Autenticazione di copie
Autenticazione di firme
Comunicazione di cessione di fabbricato
Leva
Matrimonio
Nascita
Morte
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Scrutatori di seggio elettorale
Giudici popolari
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