Cittadinanza Italiana
I figli di padre e/o madre italiani, i figli di genitori ignoti o apolidi nati nel territorio della
Repubblica Italiana e gli stranieri minori adottati da cittadino italiano acquistano automaticamente
la cittadinanza italiana.
I cittadini stranieri possono chiedere di acquistare la cittadinanza italiana
nei casi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
In particolare, è previsto che possano acquistare la cittadinanza italiana:
il coniuge straniero di cittadino italiano, quando risiede legalmente in Italia da
almeno sei mesi ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento,
annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale
lo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni in Italia (4 anni se cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea)
I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana.
La richiesta della cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura competente, che la trasmette
al Ministero dell'Interno. I modelli per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana a stranieri
coniugati con italiani e a stranieri residenti in Italia sono disponibili presso l'ufficio dello stato civile
oppure scaricabili dal sito del Ministero dell'Interno. Il decreto di concessione della cittadinanza italiana
viene notificato all'interessato, che entro sei mesi deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e
alle leggi dello Stato innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Vai alla pagina del modello sostitutivo del certificato di cittadinanaza
|